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Formazione obbligatoria per installatori di rinnovabili: dalla Conferenza delle Regioni tutti i dettagli
Gli installatori di impianti a fonti energetiche rinnovabili dovranno certificarsi obbligatoriamente a partire da agosto 2013, le modalità e gli obblighi sono descritti in un documento emanato dalla Conferenza delle Regioni e disponibile in allegato.
La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha dato l’ok al documento che disciplina i corsi di formazione per la qualifica professionale di Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili.
La formazione degli installatori e manutentori riguarda tutti i tecnici che lavorano con impianti di diversa natura come stufe, generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore e sarà obbligatoria a partire dall’1 agosto 2013, con lo svolgimento di un periodo di formazione e il superamento di un percorso formativo di qualifica.
Per i soggetti già qualificati è comunque reso obbligatorio un percorso di aggiornamento che si dovrà ripetere ogni tre anni, a partire sempre dall’1 agosto 2013. L’aggiornamento dovrà durare almeno 16 ore e si potrà ottenere anche frequentando il corso a distanza, a seconda delle disposizioni emesse dalla Regione d’appartenenza. La frequenza è obbligatoria al 100% e prevede il rilascio di un attestato di frequenza.
La formazione degli installatori è di competenza di Regioni e Province autonome, le quali dovranno stabilire gli standard e i programmi dei percorsi formativi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.
Il corso di formazione ha una durata minima di 80 ore e si articola in una fase teorica (20 ore), comune per tutti i percorsi e frequentabile anche a distanza, ed una fase pratica (60 ore di cui 20 di pratica) da svolgere presso strutture accreditate e specifica per tipologia di impianto (biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, sistemi solari termici e, infine, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici).
Nel modulo comune a tutti i percorsi si tratterà l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo (con normative generale), tecnica e sicurezza delle operazioni di manutenzione e installazione degli impianti alimentati a FER.
Al termine del corso formativo ci sarà una prova finale costituita da un esercizio teorico e uno pratico che verifica la corretta installazione di un impianto a FER: al termine verrà rilasciato un attestato contenente tutti i riferimenti dell’installatore formato e dell’ente certificatore.
Anche l’ente di formazione deve presentare strutture e attrezzature adeguate alla formazione e le Regioni o Province possono verificare tale idoneità con controlli a campione.
Il documento approvato dalla Conferenza disciplina anche i requisiti dei formatori, i quali devono avere un’esperienza almeno quinquennale nella progettazione, gestione e manutenzione di impianti Fer, oltre ad una formazione su normative e legislazione.
Scarica in allegato il documento approvato dalla Conferenza, contenente tutti i dettagli sui percorsi formativi suddivisi per tipologia di competenza e di impianto.
La formazione degli installatori e manutentori riguarda tutti i tecnici che lavorano con impianti di diversa natura come stufe, generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore e sarà obbligatoria a partire dall’1 agosto 2013, con lo svolgimento di un periodo di formazione e il superamento di un percorso formativo di qualifica.
Per i soggetti già qualificati è comunque reso obbligatorio un percorso di aggiornamento che si dovrà ripetere ogni tre anni, a partire sempre dall’1 agosto 2013. L’aggiornamento dovrà durare almeno 16 ore e si potrà ottenere anche frequentando il corso a distanza, a seconda delle disposizioni emesse dalla Regione d’appartenenza. La frequenza è obbligatoria al 100% e prevede il rilascio di un attestato di frequenza.
La formazione degli installatori è di competenza di Regioni e Province autonome, le quali dovranno stabilire gli standard e i programmi dei percorsi formativi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati.
Il corso di formazione ha una durata minima di 80 ore e si articola in una fase teorica (20 ore), comune per tutti i percorsi e frequentabile anche a distanza, ed una fase pratica (60 ore di cui 20 di pratica) da svolgere presso strutture accreditate e specifica per tipologia di impianto (biomasse per usi energetici, pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, sistemi solari termici e, infine, sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici).
Nel modulo comune a tutti i percorsi si tratterà l’inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo (con normative generale), tecnica e sicurezza delle operazioni di manutenzione e installazione degli impianti alimentati a FER.
Al termine del corso formativo ci sarà una prova finale costituita da un esercizio teorico e uno pratico che verifica la corretta installazione di un impianto a FER: al termine verrà rilasciato un attestato contenente tutti i riferimenti dell’installatore formato e dell’ente certificatore.
Anche l’ente di formazione deve presentare strutture e attrezzature adeguate alla formazione e le Regioni o Province possono verificare tale idoneità con controlli a campione.
Il documento approvato dalla Conferenza disciplina anche i requisiti dei formatori, i quali devono avere un’esperienza almeno quinquennale nella progettazione, gestione e manutenzione di impianti Fer, oltre ad una formazione su normative e legislazione.
Scarica in allegato il documento approvato dalla Conferenza, contenente tutti i dettagli sui percorsi formativi suddivisi per tipologia di competenza e di impianto.