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Attestato di prestazione energetica: se manca, sanzioni fino a 18mila euro
Il nuovo DL impone l'attestato di prestazione energetica per la compravendita e affitto degli immobili.

Il recepimento della Direttiva 2010/31 sugli Edifici a Energia Quasi Zero, approvato dal Governo la scorsa settimana, impone nuove procedure per la certificazione degli edifici e per le compravendite di immobili.
Il nuovo decreto legge ha introdotto infatti l’Ape (Attestato di prestazione energetica) che andrà a sostituire l’Ace dopo che il ministro dello Sviluppo Economico ne avrà delineato lo schema, come previsto dall’art.6 del DL.
L’Ape verrà rilasciato da personale indipendente e qualificato in base a una scala di parametri definiti: l’attestato fornirà inoltre raccomandazioni per migliorare o incrementare l’efficienza energetica dello stabile.
Questa nuova certificazione varrà dieci anni, mentre verrà annullata nel caso vengano fatti interventi di ristrutturazione o riqualificazione “importante” dell’edificio: si definiscono tali gli interventi che vanno a modificare la classe energetica o che intervengono su oltre il 25% di superficie totale dell’involucro edilizio. In questo caso l’Ape verrà rilasciato dai tecnici che li hanno effettuati, al termine di tutti i lavori.
La nuova certificazione è obbligatoria anche per gli edifici delle PA aperti al pubblico: il proprietario dell’edificio sarà tenuto a esporre pubblicamente il certificato per renderlo visibile al pubblico.
In caso di affitto o compravendita di un immobile, il proprietario ha l’obbligo di rendere disponibile l’Ape al nuovo potenziale acquirente già dall’inizio della trattativa, mentre al termine della stessa è tenuto a consegnare l’attestato al nuovo proprietario: nel caso la trattativa venga avviata per un edificio ancora in costruzione, il venditore è tenuto a dichiarare la futura classe energetica dello stabile, consegnando l’Ape al termine dei lavori.
Per quanto riguarda gli annunci immobiliari, è obbligatorio indicare in qualsiasi comunicazione la prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente.
Nei nuovi contratti di vendita o d’affitto verrà inoltre inserita una clausola che certificherà l’effettivo recepimento da parte dell’acquirente di tutta la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’edificio, compreso appunto l’Ape.
Il DL stabilisce sanzioni piuttosto pesanti in caso di mancata osservanza delle nuove disposizioni:
L’introduzione dell’Ape non farà comunque sparire del tutto l’Ace, il quale continuerà ad essere predisposto per semplificare il rilascio successivo della prestazione energetica: inoltre, se un edificio è già dotato di un attestato valido rilasciato secondo la Direttiva 2002/91/CE, non è obbligatorio dotarlo di Ape.
Il nuovo decreto legge ha introdotto infatti l’Ape (Attestato di prestazione energetica) che andrà a sostituire l’Ace dopo che il ministro dello Sviluppo Economico ne avrà delineato lo schema, come previsto dall’art.6 del DL.
L’Ape verrà rilasciato da personale indipendente e qualificato in base a una scala di parametri definiti: l’attestato fornirà inoltre raccomandazioni per migliorare o incrementare l’efficienza energetica dello stabile.
Questa nuova certificazione varrà dieci anni, mentre verrà annullata nel caso vengano fatti interventi di ristrutturazione o riqualificazione “importante” dell’edificio: si definiscono tali gli interventi che vanno a modificare la classe energetica o che intervengono su oltre il 25% di superficie totale dell’involucro edilizio. In questo caso l’Ape verrà rilasciato dai tecnici che li hanno effettuati, al termine di tutti i lavori.
La nuova certificazione è obbligatoria anche per gli edifici delle PA aperti al pubblico: il proprietario dell’edificio sarà tenuto a esporre pubblicamente il certificato per renderlo visibile al pubblico.
Compravendita o affitto: obbligo di rilascio dell’Ape
In caso di affitto o compravendita di un immobile, il proprietario ha l’obbligo di rendere disponibile l’Ape al nuovo potenziale acquirente già dall’inizio della trattativa, mentre al termine della stessa è tenuto a consegnare l’attestato al nuovo proprietario: nel caso la trattativa venga avviata per un edificio ancora in costruzione, il venditore è tenuto a dichiarare la futura classe energetica dello stabile, consegnando l’Ape al termine dei lavori.
Per quanto riguarda gli annunci immobiliari, è obbligatorio indicare in qualsiasi comunicazione la prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o unità immobiliare, nonché la classe energetica corrispondente.
Nei nuovi contratti di vendita o d’affitto verrà inoltre inserita una clausola che certificherà l’effettivo recepimento da parte dell’acquirente di tutta la documentazione relativa alla certificazione energetica dell’edificio, compreso appunto l’Ape.
Previste sanzioni fino a 18mila euro
Il DL stabilisce sanzioni piuttosto pesanti in caso di mancata osservanza delle nuove disposizioni:
- da 300 a 1800 euro per il proprietario di un edificio dato in locazione ad un nuovo acquirente sprovvisto di Ape;
- da 500 a 3mila euro per il responsabile di un annuncio immobiliare esposto senza aver riportato i parametri energetici dell’edificio;
- da 3mila a 18mila euro per il costruttore/proprietario di edifici nuovi o ristrutturati o messi in vendita senza essere dotati di Ape.
L’introduzione dell’Ape non farà comunque sparire del tutto l’Ace, il quale continuerà ad essere predisposto per semplificare il rilascio successivo della prestazione energetica: inoltre, se un edificio è già dotato di un attestato valido rilasciato secondo la Direttiva 2002/91/CE, non è obbligatorio dotarlo di Ape.