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Dal 29 Settembre scatta l’obbligo di coprire il 50% della produzione di acqua calda sanitaria con fonti rinnovabili.19 Settembre 2011 Il 29 Settembre 2011 entra in vigore il D. Lgs 3 Marzo 2011, attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, approvato dal consiglio dei ministri e firmato dal presidente Napolitano. Il decreto si applica alle nuove costruzioni e agli “edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”.
Gli impianti termici installati dovranno quindi essere alimentati - con una percentuale crescente – anche a fonti rinnovabili, secondo i termini di legge: ovvero, nel periodo 29/09/11 – 31/05/12 con il 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria.
Per le date farà fede il rilascio del titolo edilizio e l’innosservanza comporterà il ritiro dello stesso, mentre è importante sottolineare che gli obblighi non possono essere assolti utilizzando fonti che producano esclusivamente energia elettrica (fotovoltaico), anche se alimentano a loro volta gli impianti termici. Fanno eccezione solo gli edifici vincolati dai beni culturali e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora l’adempimento degli obblighi comporti un’alterazione dei vincoli stessi. Per gli edifici che aumentano le percentuali di almeno il 30%, inoltre, è previsto un bonus volumetrico del 5% (fermo restando altre disposizioni di legge come ad esempio il rispetto delle distanze minime). In fine, il calcolo degli incentivi verrà effettuato solo per la quota eccedente quella prevista dal decreto.
In allegato il testo integrale del decreto. © Riproduzione riservata Ritorna all'elenco focus »Inserisci un commento a questo articolo |
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