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31.01.2018
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Ecobonus 2018: 3 mesi dal collaudo per l’invio della documentazione, non vale l’autocertificazione

Ecobonus 2018: l'invio della documentazione entro 90 giorni dal collaudo dei lavori.
Per poter usufruire della detrazione IRPEF per i lavori di riqualificazione energetica è necessario rispettare modalità e tempistiche precise, che talvolta risultano essere poco chiare. Per sfruttare gli ecobonus 2018 la legge stabilisce un limite di 90 giorni dal collaudo dei lavori per l’invio della certificazione.
 

Ecobonus 2018: termini di legge

 
La possibilità di sfruttare gli ecobonus previsti dalla legge di bilancio 2018 per i lavori di riqualificazione energetica di un appartamento o un condominio è un beneficio di cui possono godere moltissimi cittadini. La normativa però, per i meno avvezzi al linguaggio tecnico, può apparire contorta e poco chiara, causando così perplessità sulle modalità con cui richiedere gli incentivi e far valere i propri diritti.
 
I dubbi possono svilupparsi sia per ciò che concerne le modalità, che le tempistiche per l’invio della documentazione necessaria per richiedere gli incentivi. La legge 29 Dicembre 2017, nota anche come legge di bilancio, individua nell’ENEA l’organismo preposto alla ricezione della documentazione ed il controllo della regolarità della stessa per l’ammissione dei contributi.
 
 

Due diversi portali ENEA

 
In precedenza abbiamo avuto modo di condividere link e caratteristiche dei portali gestiti dall’ENEA per la ricezione della documentazione necessaria per usufruire della detrazione IRPEF prevista per la riqualificazione di unità abitative e di parti comuni condominiali.
 
 

Risoluzione n. 244 - 90 giorni dal “collaudo”

 
I dubbi sulle tempistiche per l’invio della documentazione, tuttavia, possono sussistere in quanto potrebbe essere poco chiaro lo step che dà l’avvio del periodo di 90 giorni previsto dalla legge per l’invio di una copia dell’attestato di certificazione, o di qualificazione energetica, e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
 
Il momento da cui iniziano a decorrere i 90 giorni è individuato, dalla Risoluzione del 11/09/2007 n. 244  dell’Agenzia delle Entrate, nel giorno del cosiddetto “collaudo” dei lavori, mentre non hanno alcuna valenza le date del pagamento o dei pagamenti degli interventi.
 
 

Se non c’è il collaudo?

 
Nel caso in cui invece si volessero detrarre interventi che non richiedano il collaudo, il contribuente può provare la fine dei lavori attraverso documentazione ufficiale emessa dal soggetto o dall’ente che ha svolto i lavori, o dal tecnico che si occupa di compilare la scheda informativa.
 
 

Circolare n. 21 – non vale l’autocertificazione

 
In virtù dei contenuti della circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, emessa dall’Agenzia delle Entrate, è stato stabilito che per il contribuente che vuole usufruire degli ecobonus 2018 non è possibile dichiarare la fine dei lavori per mezzo di una autocertificazione.