01/06/2012 - L’obbligo per le rinnovabili termiche negli edifici nuovi o “sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, contenuto nell’allegato 3 del DL n. 28/2011, che prevede una quota iniziale del 20%, entra in vigore oggi.
“Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1°gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017”.
Per gli edifici pubblici queste percentuali dovranno essere incrementate del 10%.
Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti che producano esclusivamente energia elettrica (ad esempio impianti fotovoltaici), anche se questi impianti alimentano a loro volta dispositivi per la produzione di ACS o acqua calda/fredda per riscaldamento/condizionamento. Sono sottoposti a questo obbligo tutti gli edifici di nuova costruzione e gli edifici sottoposti ad importanti lavori di ristrutturazione, con una metratura superiore ai 1000 metri quadri.
Nel caso di utilizzo di pannelli per il solare termico sui tetti degli edifici, questi devono essere orientati seguendo la falda del tetto stesso e quindi integrati architettonicamente.
Gli obblighi non si applicano ad edifici allacciati a reti di teleriscaldamento. Eventuali impossibilità tecniche, totali o parziali, dovranno essere evidenziate dai progettisti nella relazione tecnica, dettagliando e motivando l’impossibilità tecnica alla realizzazione tramite tutte le diverse tecnologie disponibili.
Fa eccezione la regione Emilia Romagna, che ha previsto fin da oggi la quota del 35%, che salirà al 50% a partire dal 1° gennaio 2015.
(in allegato il testo completo del Decreto)
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