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27.05.2013
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Edifici a energia quasi zero: recepita la Direttiva 2010/31/UE

Il decreto disciplina la certificazione energetica degli edifici e fissa gli obbiettivi per il raggiungimento degli obbiettivi europei
Se il futuro delle proroghe dei bonus è stato rimandato, il Governo non ha avuto esitazioni sul recepimento della direttiva 2010/31 sugli edifici a energia quasi zero, contenuto nello stesso Decreto Legge che chiedeva il prolungamento delle detrazioni: la celerità dell’approvazione arriva in tempo utile per scongiurare l’apertura di due nuove procedure di infrazione decise dal Parlamento Europeo nei confronti dell’Italia.

Il forte ritardo denunciato nei confronti del nostro Paese riguardava in particolare due aspetti della direttiva UE 2010/31: le ispezioni sugli impianti di climatizzazione e l’obbligo di consegna del certificato energetico dell’edificio da parte del proprietario (o locatore) in caso di vendita (o locazione) dell’abitazione.

I decreti emanati a novembre dal Governo Monti, sullo stop dell’auto-dichiarazione in classe G e sui requisiti dei certificatori energetici, non erano infatti finiti in Gazzetta Ufficiale, pertanto l’Italia era rimasta a rischio effrazione e conseguente multa.

La direttiva individua i passi che ogni stato membro dovrebbe regolare, dal punto di vista tecnico e finanziario, per raggiungere gli obbiettivi di efficienza, lasciando spazio alle interpretazioni legate a criteri di sostenibilità economica oltre ovviamente alle diversità climatiche presenti nelle diverse regioni.

Nonostante le conoscenze tecniche siano già presenti da diversi anni, infatti, la realizzazione di edifici a energia quasi zero può passare attraverso diverse soluzioni tecniche, che dipendono in primis dal luogo di costruzione dell’edificio, e quindi dal clima della regione, ma anche da criteri economici e dalle scelte architettoniche e impiantistiche.

Il decreto di recepimento disciplina in particolare la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche e le prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche, per gli edifici di nuova costruzione, per quelli soggetti a ristrutturazioni importanti e per quelli soggetti a interventi di riqualificazione energetica:

1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di
convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli
edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono
determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia
edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica
prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di
prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici
di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in
energia primaria non rinnovabile”.


All’interno del decreto sono contenute anche due scadenze importanti, la prima riguarda gli edifici di nuova costruzione utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, che dovranno essere ad energia quasi zero a partire dal 31 Dicembre 2018; la seconda riguarda la definizione di un “Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero” che dovrà essere stilato dal governo entro la fine del 2014.

Per le certificazioni energetiche degli edifici il decreto prevede:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla
normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a
supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione
europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio
energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si
determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia
rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e
fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al punto 3, è consentito utilizzare l’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;



In allegato lo schema del Decreto.

Documentazione disponibile

Schema Dlg recepimento direttiva 2010/31/UE
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