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Abilitazioni parziali per l’installazione di impianti: il MiSE spiega quando sono possibili
Per gli interventi individuati dalle lettere a), b) e c) del DM 37/08 è possibile ottenere abilitazioni parziali
Sul tema delle abilitazioni parziali si è espresso il MiSE, assecondando le richieste di chiarimento provenienti da CNA Installazione Impianti e Confartigianato Impianti, e annunciando che in effetti alle imprese di installazione impianti è possibile ottenere un’abilitazione parziale per alcune specifiche tipologie di impianti.
CNA ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se le installazioni di impianti possano essere abilitate per ambiti specifici di ciascun settore (abilitazioni limitate) ai sensi del DM 37/08, invece che essere abilitate per interi settori.
In una circolare del 13 marzo il MiSE ha sottolineato le modalità secondo le quali è possibile ritenere accettabile un’abilitazione di tipo parziale. In particolare, per quanto riguardale tipologie di impianti individuati dalla lettera a) dell’art 1 c. 2 del DM 37/08, cioè gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, è possibile rilasciare un’abilitazione che consenta di poter svolgere l’attività di installazione per tutte le opere comprese in questa definizione, oppure un’abilitazione che sia limitata a una singola tipologia di impianti.
A titolo esemplificativo si può essere abilitati unicamente per l’installazione di impianti di “produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica”, oppure per l’installazione di impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o, ancora, per “l’automazione di porte, cancelli o barriere”.
Il MiSE ha inoltre chiarito che, naturalmente, è possibile ottenere un’abilitazione parziale per solo due delle tre tipologie considerate.
Come per i contenuti della lettera a), è possibile ottenere e utilizzare un’abilitazione piena o limitata anche per gli impianti considerati nelle lettere b) e c), riferite nello specifico a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere” e “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”.
Uno dei punti fondamentali specificati dal Ministero riguarda l’attività di realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti di combustione e delle condense o gli impianti di ventilazione ed aerazione dei locali: questo genere di opere infatti non può essere scissa totalmente rispetto al resto delle attività del settore. Per questo motivo non è possibile abilitare un soggetto alla sola attività di realizzazione di interventi di creazione di opere di evacuazione, di ventilazione o di aerazione, né tantomeno è possibile che questo genere di attività siano realizzate da soggetti che non sono in possesso dell’abilitazione alla lettera c).
A differenza delle tipologie di attività descritte in precedenza, il Ministero ha chiarito che per le lettere d) ed e) inerenti rispettivamente agli “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” e agli “impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali” non è possibile ottenere un’abilitazione parziale, ma risulta imprescindibile un’abilitazione piena.
Lo stesso vale anche per gli impianti di protezione antincendio descritti alla lettera g), sui quali il ministero di era già espresso in precedenza con la circolare n. 547894 del 20/02/2004, nella quale era stato affermato che non è possibile conferire l’abilitazione scindendo alcune tipologie di impianto antincendio, non è pertanto possibile attenere abilitazioni parziali per la realizzazione di questo tipo di opere.
CNA ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico se le installazioni di impianti possano essere abilitate per ambiti specifici di ciascun settore (abilitazioni limitate) ai sensi del DM 37/08, invece che essere abilitate per interi settori.
In una circolare del 13 marzo il MiSE ha sottolineato le modalità secondo le quali è possibile ritenere accettabile un’abilitazione di tipo parziale. In particolare, per quanto riguardale tipologie di impianti individuati dalla lettera a) dell’art 1 c. 2 del DM 37/08, cioè gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, è possibile rilasciare un’abilitazione che consenta di poter svolgere l’attività di installazione per tutte le opere comprese in questa definizione, oppure un’abilitazione che sia limitata a una singola tipologia di impianti.
A titolo esemplificativo si può essere abilitati unicamente per l’installazione di impianti di “produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica”, oppure per l’installazione di impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o, ancora, per “l’automazione di porte, cancelli o barriere”.
Il MiSE ha inoltre chiarito che, naturalmente, è possibile ottenere un’abilitazione parziale per solo due delle tre tipologie considerate.
Come per i contenuti della lettera a), è possibile ottenere e utilizzare un’abilitazione piena o limitata anche per gli impianti considerati nelle lettere b) e c), riferite nello specifico a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere” e “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali”.
Uno dei punti fondamentali specificati dal Ministero riguarda l’attività di realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti di combustione e delle condense o gli impianti di ventilazione ed aerazione dei locali: questo genere di opere infatti non può essere scissa totalmente rispetto al resto delle attività del settore. Per questo motivo non è possibile abilitare un soggetto alla sola attività di realizzazione di interventi di creazione di opere di evacuazione, di ventilazione o di aerazione, né tantomeno è possibile che questo genere di attività siano realizzate da soggetti che non sono in possesso dell’abilitazione alla lettera c).
A differenza delle tipologie di attività descritte in precedenza, il Ministero ha chiarito che per le lettere d) ed e) inerenti rispettivamente agli “impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie” e agli “impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali” non è possibile ottenere un’abilitazione parziale, ma risulta imprescindibile un’abilitazione piena.
Lo stesso vale anche per gli impianti di protezione antincendio descritti alla lettera g), sui quali il ministero di era già espresso in precedenza con la circolare n. 547894 del 20/02/2004, nella quale era stato affermato che non è possibile conferire l’abilitazione scindendo alcune tipologie di impianto antincendio, non è pertanto possibile attenere abilitazioni parziali per la realizzazione di questo tipo di opere.