È ufficiale: approvata la quarta cessione del credito (ma con dei vincoli)
Dal 1 maggio 2022, oltre a una cessione libera e due “vigilate”, sarà possibile un’ulteriore cessione del credito, ma solo se effettuata da una banca nei confronti di un proprio correntista
La tanto discussa e ipotetica quarta cessione del credito è diventata realtà: secondo quanto previsto dall’art. 29-bis del Dl 17/2022, a partire dal 1 maggio 2022 sarà possibile effettuare un’ulteriore cessione del credito, oltre a quelle già previste, a certe condizioni.
Ma facciamo un passo indietro. La cessione del credito e lo sconto in fattura sono state introdotte con l’art. 121 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020) e rappresentano un’opzione che il contribuente può scegliere, al posto della detrazione fiscale diretta, per godere delle agevolazioni previste da diversi bonus per l’edilizia, ossia per Bonus casa (50%), Ecobonus (65-75-75%), Bonus facciate (al 60% dal 2022), Sismabonus (80-85-110%), Bonus barriere architettoniche (75%), e infine per il Superbonus (110%).
In questi due anni però, questa disciplina non ha visto molta linearità nei provvedimenti legislativi, e inoltre ha creato le condizioni per molte frodi fiscali, che il Decreto Anti-frodi, le cui disposizioni sono poi confluite nella Legge di Bilancio 2022, ha cercato di contrastare.
Le strette sulla cessione del credito, però, hanno provocato un rallentamento del mercato edilizio, per cui si è deciso di ricorrere ai ripari, stabilendo che dopo la prima cessione fossero possibile solamente altre due cessioni, ma solamente per soggetti “qualificati”, che l’Agenzia delle Entrate riconosce in banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Dunque, per evitare che il comparto edilizio si blocchi ancora, il governo ha deciso di introdurre la possibilità di una quarta cessione del credito, che però potrà essere esercitata solo se sono già esaurite le precedenti cessioni possibili, e comunque dovrà essere messa in atto da una banca nei confronti di un proprio correntista.
D’ora in poi quindi, come riporta l’Agenzia delle Entrate, dopo lo sconto in fattura fatto dal fornitore (e la sua eventuale cessione) e dopo la cessione del credito fatta dal contribuente beneficiario, sarà possibile effettuare: