Cessione del credito e sconto in fattura per le pompe di calore che accedono a Bonus Casa, Ecobonus e Superbonus
Come stabilito dall’art. 121 del Decreto Rilancio, i soggetti che tra il 2020, 2021 e 2022 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus, e quelli che tra il 2020 e 2021 effettuano spese per gli ulteriori interventi che rientrano nel Bonus Casa e nell’Ecobonus, possono optare, in alternativa alle detrazioni, per:
- lo sconto in fattura, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
- la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, che può essere disposta in favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) o di istituti di credito e intermediari finanziari.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.