Trovato l’accordo per la nuova Cila, la comunicazione di inizio lavori per il Superbonus 110

La Cila, che può essere presentata a partire dal 5 agosto 2021, è l’esito della volontà di semplificare e snellire le procedure legate agli interventi edilizi di efficienza energetica che rientrano nella maxi-agevolazione al 110: si tratta infatti di un modulo che ha carattere nazionale che è valido, nella sua forma standard, in tutto il paese, mentre prima di questa novità la modulistica del Superbonus era regolata a livello regionale.
Il modulo, scaricabile dal sito del governo, si compone di 8 pagine e deve essere completato con tutte le informazioni e i dati necessari sull’immobile, sul proprietario e sugli interventi che saranno realizzati per i quali è previsto l’accesso al Superbonus. Il documento è reso ancora più chiaro e utile grazie alla presenza, nella parte finale, di una tabella riepilogativa degli allegati che, a seconda dei casi, dovranno essere:
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la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria (se previsto dal Comune)
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la copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico (solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di procura/delega)
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la notifica preliminare - articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 (se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali)
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la copia della procura/delega (nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l’intervento è effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia nominato un amministratore)
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l’elaborato progettuale che, come specificato nel modulo, consisterà “nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.”
La Cila riguarda tutte le opere previste dal Superbonus 110 (tranne quelle di demolizione e ricostruzione di edifici), dovrà essere asseverata da un progettista e dovrà essere presentata al Comune. La mancata presentazione della Cila potrebbe causare la perdita del beneficio del Superbonus, così come anche la realizzazione di interventi in difformità da quanto dichiarato nella Cila e/o l’assenza dei dati su titolo abilitativo o l’epoca di costruzione e le false dichiarazioni potrebbero concorrere a far perdere l’agevolazione al richiedente.
La Cila rappresenta l’occasione per massimizzare la semplificazione delle procedure di accesso al Superbonus, rendendole più rapide e meno onerose: infatti, non è più necessaria l'attestazione di stato legittimo, uno dei documenti che più ostacolava l’accesso rapido al bonus poiché richiedeva lunghi tempi di attesa dei Comuni, e secondo il Dipartimento della Funzione pubblica l'eliminazione dell'attestazione di stato legittimo porterà ad un risparmio di spesa di almeno 110 milioni di euro.
“Un modulo unico e standard per presentare la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività che, grazie al decreto semplificazioni approvato definitivamente dal Parlamento il 28 luglio, riduce drasticamente gli adempimenti per accedere al Superbonus 110%. Una rivoluzione straordinaria che porta immediatamente la semplificazione ‘a casa’ dei cittadini, delle imprese e di tutti i professionisti coinvolti, dagli ingegneri ai geometri” ha dichiarato il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, che vede il modulo Cila come la “prova del nuovo corso impresso dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: fare presto, bene e insieme. Per facilitare la vita ai cittadini e alle imprese. Per la crescita e lo sviluppo del Paese”.