Gas refrigeranti: gli aspetti normativi generali
Il Regolamento europeo 3093/94 prescrisse il divieto di produzione dei gas CFC e pose le basi per l’abbandono dei gas HCFC. In conseguenza al Protocollo di Kyoto del 1998 fu emanato il Regolamento CE 2037/00 e più tardi il suo sostituto CE 1005/09 atti a far fronte al progressivo peggioramento dell’effetto serra e dell’impoverimento dello strato d’ozono in atmosfera i quali, tra l’altro, introdussero prescrizioni più restrittive per i gas refrigeranti rispetto ai regolamenti precedenti. Il primo regolamento dedicato esclusivamente agli F-gas è l’842/2006 che imponeva principalmente:
- Il progressivo abbassamento dell’effetto inquinante dei refrigeranti mediante la riduzione graduale e precisamente scadenzata dei refrigeranti ad alto potenziale di riscaldamento globale (GWP) in alcuni tipi di apparecchi (Phase down);
- La limitazione del numero totale di tonnellate di CO2 immesse sul mercato riducendo le quantità di gas refrigerante consentite, al fine di favorire gas a basso GWP per le unità di piccola e media potenza; nel periodo compreso tra il 2015 e il 2030, l’importazione da parte dei paesi dell’Unione Europea dei refrigeranti HFC viene limitata in relazione ad una percentuale, definita in riferimento alla media nel triennio 2009-2012;
- La riduzione delle emissioni dirette per evitare i rischi da cui l’obbligo della formazione e della qualifica di installatori e manutentori operanti su apparecchi contenenti gas refrigeranti;
- L’introduzione del controllo periodico degli impianti funzionanti con HFC per ridurre il rischio di fughe, recepito in Italia con il D.P.R. 147/2006 recante l’introduzione dell’obbligo del libretto d’impianto e l’obbligo di controllo periodico delle fughe negli impianti CFC e HCFC.
La legislazione italiana, con il D.P.R. 43/2012 introdusse la realizzazione di un Registro telematico delle Imprese e delle Persone nel quale i soggetti debbono iscriversi per svolgere le attività regolamentate, a condizione di dimostrare il possesso di requisiti previsti dalla legge, requisiti variabili sia per tipologia di iscrizione che per tipologia di soggetto. Per quanto riguardava le persone e le imprese, fondamentale era il possesso di un certificato (cosiddetto patentino) rilasciato da un organismo di certificazione a seguito di una prova d’esame svolta presso un organismo di valutazione.
Il Regolamento F-gas 517 del 2014
Il Regolamento 517 del 2014, ad oggi vigente, sostituì il regolamento precedente ponendo ulteriori restrizioni all'uso degli HFC. Il nuovo regolamento non stravolse il quadro già vigente, ma estese l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro. Recepito in Italia con il D.P.R. 146/2018, il Regolamento:
- Stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
- Impone condizioni per l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra così come impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra;
- Stabilisce limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idro-fluoro-carburi;
- Mantiene in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento 842/2006 quali il Regolamento n. 303/2008 definente i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale che operano con gli F-gas per quanto concerne gli impianti di refrigerazione e di condizionamento.
Quali sono le disposizioni che il Regolamento prevede e che devono essere rispettate?