Speciale 167
Il recepimento della direttiva EPDB III: la definizione di generatore, di impianto termico e il significato di sistema tecnico per l’edilizia
Articolo di Cudicio Maurizio

Il Decreto per il recepimento della Direttiva EPDB III

La Commissione UE ha adottato delle Raccomandazioni (a maggio e a giugno 2019) relative alla ristrutturazione e alla modernizzazione degli edifici che miravano a garantire un’interpretazione uniforme tra gli Stati membri in vista dei Decreti nazionali di recepimento della Direttiva EPBD III, che avrebbero dovuto essere emanati entro il 10 marzo 2020.

In Italia il recepimento della EPBD III è avvenuto mediante il D.Lgs. 10 giugno 2020, n.48, il quale ha apportato modifiche al precedente D.Lgs. 192/2005 (relativo al rendimento energetico nell'edilizia) con le nuove definizioni di:
 
  1. Generatore di calore - la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

    1. 1 la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
    2. 2 l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
    3. 3 la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
    4. 4 la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
 
  1. “Sistema tecnico per l’edilizia”: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili; un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi;
 
  1. Impianto termico: Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
 
La direttiva 2018/844/UE suddivide gli interventi edilizi ed i relativi requisiti di prestazione energetica tra edifici di nuova costruzione ed edifici sottoposti a lavori di ristrutturazione. Per i primi, la direttiva ribadisce la necessità di adottare le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4 della 2010/31/UE, chiedendo agli Stati membri di garantire che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, si tenga conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili. Per quanto riguarda gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, gli Stati membri sono chiamati a incoraggiare l’utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui questo sia fattibile a livello tecnico, funzionale ed economico, prendendo inoltre in considerazione le questioni legate al benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all’attività sismica.
 
All’articolo della Direttiva UE la Commissione fa riferimento alla predisposizione degli edifici all’intelligenza. Al comma 1 si legge infatti che per ridurre il consumo di energia dei sistemi tecnici per l’edilizia gli Stati europei stabiliscono dei requisiti di impianto per quanto riguarda:
-il rendimento energetico totale
-l’installazione e il dimensionamento eseguiti in maniera corretta
-la regolazione e il controllo adeguati
che valgono sia per gli edifici di nuova costruzioni che per quelli già esistenti in cui vengono effettuati interventi di installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici (posto il vincolo della fattibilità a livello economico e tecnico-funzionale).

Nel caso di edifici di nuova realizzazione, essi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino in maniera separata la temperatura di ogni spazio; un requisito che, qualora fattibile tecnicamente ed economicamente, deve essere rispettato anche nel caso in cui venga effettuata la  sostituzione del generatore di calore in edifici preesistenti.

Il D.Lgs. 48/2020, nella ricezione della direttiva EPDB III, ha introdotto delle novità sia sul fronte dell’ispezione degli impianti termici che su quello dei requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, sui quali le associazioni di settore, CNA in primis (la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa), hanno evidenziato alcune criticità. Il Decreto Legislativo prevede che le disposizioni introdotte tengano conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche al fine di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista l’attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica, considerando sufficiente, per questi impianti, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile. La criticità evidenziata su questo punto, legato alla necessità di semplificazione richiesta dalla direttiva EPBD III, è quella di porre un’importante limitazione alla possibilità di controllo degli impianti, della loro sicurezza ed efficienza, a rischio di compromettere le condizioni di sicurezza dell’utilizzatore finale e la corretta prestazione degli impianti stessi in termini di efficienza energetica.

Con l’art. 7, comma 1-ter si prevede che, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico ed acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, siano stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia. Vi sarà, pertanto l’obbligo di qualifica per gli installatori che eseguano interventi legati a detrazioni ed incentivi statali, in quanto tali interventi accederanno alle forme di incentivo solo a seguito della certificazione che la posa sia stata eseguita da installatori qualificati. Il D.P.R. da emanare, dunque, dovrà stabilire requisiti di abilitazione che si sommerebbero a quelli già previsti per i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici normati dall’art. 4, comma 1 del D.M. 37/2008, nonché all’aggiornamento obbligatorio triennale dell’abilitazione necessaria per installare impianti FER (anche detta Qualifica FER, introdotta con il D.Lgs 28/2011, art. 15) e alla certificazione, ugualmente obbligatoria, per chi installa...
 

 

In questo Speciale

Le premesse della Direttiva europea EPDB III
I contenuti principali della nuova direttiva europea sulla prestazione energetica nell’edi...
Pompe di calore monoblocco ad alta potenza ModuExpo HT: efficienza ottimale ed elevate prestazioni.
Paradigma presenta la gamma di pompe di calore monoblocco ModuExpo HT
L’isolamento Trocellen a lunga durata per gli impianti termici
Trocellen presenta la gamma di isolamento Guaine, Isocompact e Trocellen Class
La nuova gamma Fernox Express
La nuova gamma Fernox Express per la pulizia e il mantenimento degli impianti