Impianti a biomassa: come cambiano le regole per accedere agli incentivi del Conto Termico
Dal GSE le indicazioni per l’accesso agli incentivi per i generatori a biomassa da Conto Termico e Certificati Bianchi
Cambiano i criteri di ammissione agli incentivi per generatori a biomassa, stabiliti con il Decreto Legislativo 199/2021 e ora condivisi anche dal GSE.
La normativa stabilisce diversi requisiti per l’accesso agli incentivi, che variano in base all’impianto originario:
- nel caso in cui si sostituisca un impianto di climatizzazione invernale a biomassa è necessario conseguire una classe di qualità di almeno 4 stelle ai sensi del decreto 186 del 7 novembre 2017.
- Nel caso in cui si sostituisca un impianto di climatizzazione invernale alimentato a gasolio, olio combustibile o carbone è necessario conseguire una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
- Nel caso di nuova installazione è necessario conseguire una certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle.
Sulla base delle nuove disposizioni, le richieste di Conto Termico per lavori conclusi a partire dal 13 giugno 2022 devono essere presentate corredate della certificazione ambientale di 4^ o 5^ classe, a seconda dello stato di impianto precedente.
Per i generatori già inclusi nel “catalogo apparecchi” del Conto Termico, specifica il GSE, sono valide le nuove disposizioni.
Dal 13 giugno scorso è inoltre cambiato anche il meccanismo di accesso ai Certificati Bianchi, l’Allegato II del D.Lgs 28/2011 è infatti stato sostituito dall’allegato IV “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” di cui al D. Lgs 199/2021.
Questo aggiornamento della normativa sarà valido per tutte le istanze presentate dal 13 giugno 2022, siano esse per Progetti Standardizzati, per Progetti a Consuntivo o istanze di Richieste di valutazione preliminare.