Anche per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW è possibile servirsi del Modello Unico semplificato
Il Modello Unico semplificato, già precedentemente utilizzato per impianti con potenza nominale fino a 50 kW, potrà essere compilato e inviato anche per impianti con potenza fino a 200 kW, grazie all’approvazione del decreto da parte del MiTE
Il Ministro Cingolani ha firmato il decreto che amplia il campo di attuazione di una procedura agevolata per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW mediante l’utilizzo del Modello Unico semplificato, già precedentemente utilizzato per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 50 kW.
All’interno dell’art.1 del testo normativo viene chiarito l’obiettivo del decreto, ovvero: “Il presente decreto definisce le condizioni e le modalità per l’applicazione del modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 agli impianti solari fotovoltaici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché nelle relative pertinenze, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.
Quali sono i criteri per utilizzare il Modello Unico semplificato?
Il Modello Unico può essere utilizzato per tutti gli impianti fotovoltaici che rispettano i seguenti criteri:
- L’impianto fotovoltaico non deve superare i 200 kW di potenza nominale;
- I pannelli esistenti necessitano di interventi di realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto attraverso lavori semplici;
- L’impianto prevede il ritiro dell’energia elettrica da parte del Gse;
- Il proprietario dell’impianto opta per la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante la sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.
Qual è l’iter per l’invio della Parte I del Modulo Unico?
Il Modello Unico semplificato è costituito da due parti: la prima deve essere inoltrata telematicamente dal soggetto richiedente al gestore di rete competente necessariamente prima dell’avvio dei lavori.
Successivamente il gestore di rete, in base alle modalità definite da ARERA, verifica che la domanda sia compatibile con le condizioni imposte dal decreto e che per l’impianto siano previsti lavori semplici di connessione compatibili con le condizioni TICA.
Nel caso in cui le verifiche portino a un esito positivo, la presentazione della parte I del Modello Unico comporta l’avvio automatico dell'iter di connessione e non è prevista l’emissione del preventivo per la connessione.
Di conseguenza il gestore comunicherà l’avvenuto invio della pratica al soggetto richiedente e si impegnerà a inviare copia del Modello Unico al Comune di riferimento, a caricare i dati dell’impianto sul portale Gaudì di Terna S.p.A. e ad inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC.
Quando inviare la Parte II del Modulo Unico semplificato?
Una volta terminati i lavori, il soggetto si occuperà di inviare al gestore di rete la parte II del Modello Unico semplificato, grazie alla quale attesterà di aver preso visione del regolamento di esercizio e di aver accettato il contratto per l'erogazione del servizio di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete del GSE e messo a disposizione dal gestore di rete.
Solo a questo punto il gestore di rete caricherà sul portale Gaudì l'avvenuta entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, validandone i dati definitivi.
Scarica il PDF per ottenere l’allegato messo a disposizione del MiTE per la compilazione del Modello Unico.