Impianto termico: definizione e regolamentazione normativa
In materia di impianti termici la normativa di riferimento è il D.Lgs. 192/2005, modificato dalla L. 90/2013 e dal D.Lgs. 48/2020. La definizione di impianto termico data da Decreto è impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Sono impianti termici:
- impianti di riscaldamento dotati di generatori di calore alimentati a gas, a gasolio, a biomassa, energia elettrica, altro;
- stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante installati in modo fisso sono assimilati ad impianti termici quando la somma delle potenze al focolare di tali unità per ciascuna unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW;
- impianti di climatizzazione estiva;
- impianti di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze o comunque non destinati a servire singole unità immobiliari residenziali o assimilate;
- impianti alimentati da teleriscaldamento e/o sistemi e apparecchi cogenerativi.
Non sono impianti termici
- i singoli scaldabagni;
- i sistemi di esclusiva produzione di acqua calda sanitaria se sono al servizio della singola unità immobiliare;
- gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto;
- i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra.
L’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto termico. Tale figura, generalmente, è il proprietario, tuttavia vi sono delle diverse situazioni: nel caso di edifici dati in locazione, il responsabile è l’inquilino, nel caso di impianti centralizzati, il responsabile è l’amministratore di condominio, nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, il responsabile è il proprietario o l’amministratore delegato; queste figure possono, a loro volta, delegare la responsabilità ad un “terzo responsabile” che deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 37/2008, solitamente si tratta di un tecnico di un’impresa specializzata nell’installazione e manutenzione degli impianti termici.
Per la regolamentazione degli impianti termici il D.P.R 74/2013 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione. Ma cosa prevede?