Articolo di Maurizio Cudicio

Le fonti rinnovabili in Italia: la normativa di settore

In primis il D.Lgs 28/2011Decreto rinnovabili, ha segnato un importante punto di partenza per la gestione delle fonti rinnovabili soprattutto per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ristrutturazione rilevante, per i quali ha fissato dei limiti minimi che devono essere rispettati in termini di sfruttamento di energie rinnovabili.
Innanzitutto il decreto distingue due tipologie di interventi per i quali devono essere sfruttate le fonti rinnovabili e più precisamente.
 
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE

 
Edifici per i quali la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata successivamente 31 maggio 2012
EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE  
  • Edifici esistenti aventi superficie utile superiore a 1.000 m², soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
  • Edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria


Se l’intervento di ristrutturazione riguarda o rientra in una di queste casistiche, è fatto obbligo per ogni fabbricato di produrre una certa quantità di energia annua attraverso l’uso di fonti rinnovabili e più precisamente:

Dove: 
Pe - Potenza elettrica di picco misurata in kW
S - Superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m²

Esistono inoltre ulteriori vincoli e prescrizioni riportate all’interno dello stesso decreto tra cui:
  • Gli obblighi per impianti meccanici non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per alimentare, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di riscaldamento e di raffrescamento.
  • In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.  Ciò preclude la possibilità di installare pannelli con strutture di sostegno o altri sistemi che altrimenti genererebbero impatti architettonici troppo azzardati.
Il D.Lgs 28/2011, prescrive che, in caso di impossibilità ad ottemperare in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione precedenti, deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili, richiedendo che l’edificio raggiunga un indice di prestazione energetica complessivo (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi (I192) nel rispetto della seguente formula

Dove:
  • %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, come descritto in precedenza,  tramite fonti rinnovabili;
  • %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
  • Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati come descritto in precedenza;
  • Eeffettiva è il valore della potenza  elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
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