Speciale 167
Il recepimento della direttiva EPDB III: la definizione di generatore, di impianto termico e il significato di sistema tecnico per l’edilizia
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Cudicio Maurizio
Le premesse della Direttiva europea EPDB III
La direttiva 2018/844/UE, comunemente detta EPBD III (Energy Performance Of Buildings Directive) è costituita da 5 articoli (in ordine: modifiche della direttiva 2010/31/UE, modifica della direttiva 2012/27/UE, recepimento, entrata in vigore e destinatari) e da una lunga premessa dalla quale si evince quali siano gli obiettivi dell’Unione e dove vadano concentrati gli sforzi degli Stati membri per il miglioramento dell’efficienza energetica.
In tale premessa si legge subito che l’Unione Europea è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, e vengono ribaditi gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Unione per il 2030, ossia:
La Commissione europea ha ritenuto necessario, dopo aver approfondito le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, effettuare delle modifiche per rafforzarne le disposizioni e semplificarne alcuni aspetti.
Per arrivare all’obiettivo a lungo termine che prevede il raggiungimento di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050, l’Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri debbano adottare misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e decarbonizzare il parco immobiliare, dal quale proviene più di un terzo delle emissioni totali di CO2 di cui è responsabile il vecchio continente, dove metà dell’energia è impiegata nel settore del riscaldamento e del raffrescamento.
Ecco perché i governi degli Stati europei devono orientare le loro azioni politiche e gli investimenti verso iniziative di ristrutturazione degli immobili che favoriscano l’efficienza energetica e che tengano conto del pericolo degli incendi e dell’attività sismica, stabilendo risultati attesi e monitorando l’andamento delle loro strategie.
Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% annuo per realizzare in modo efficace in termini di costi i sopra descritti obiettivi, considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6%, gli sforzi e la strategie tesi ad accrescere la prestazione energetica nell’edilizia contribuiscono attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e hanno anche grandi potenzialità in termini di creazione di occupazione: in siffatto contesto, gli Stati membri devono stabilire un collegamento tra le suddette strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.
Oltre alle migliori prestazioni energetiche, è importante che gli interventi nel patrimonio edilizio contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, favorendo un corretto isolamento termico degli edifici e assicurando così maggiore comfort e benessere agli occupanti.
Ma le misure per l’efficientamento energetico nell’edilizia non devono limitarsi all’involucro, ma devono includere tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dell’edificio, valutando anche opzioni di tipo “passivo” che contribuiscano alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento o raffrescamento e del consumo energetico per illuminazione e ventilazione.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri attivino meccanismi finanziari e incentivi per agevolare le ristrutturazioni del loro parco immobiliare, e affinché queste misure siano applicate in maniera corretta, è opportuno...
In tale premessa si legge subito che l’Unione Europea è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato, e vengono ribaditi gli ambiziosi obiettivi fissati dall’Unione per il 2030, ossia:
- la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai valori registrati nel 1990;
- l’aumento della quota di consumo di energia da fonti rinnovabili;
- la realizzazione di un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione;
- il miglioramento della sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.
La Commissione europea ha ritenuto necessario, dopo aver approfondito le modalità con cui gli Stati membri hanno attuato la precedente direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, effettuare delle modifiche per rafforzarne le disposizioni e semplificarne alcuni aspetti.
Per arrivare all’obiettivo a lungo termine che prevede il raggiungimento di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato entro il 2050, l’Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri debbano adottare misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e decarbonizzare il parco immobiliare, dal quale proviene più di un terzo delle emissioni totali di CO2 di cui è responsabile il vecchio continente, dove metà dell’energia è impiegata nel settore del riscaldamento e del raffrescamento.
Ecco perché i governi degli Stati europei devono orientare le loro azioni politiche e gli investimenti verso iniziative di ristrutturazione degli immobili che favoriscano l’efficienza energetica e che tengano conto del pericolo degli incendi e dell’attività sismica, stabilendo risultati attesi e monitorando l’andamento delle loro strategie.
Stando alla valutazione d’impatto della Commissione, la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% annuo per realizzare in modo efficace in termini di costi i sopra descritti obiettivi, considerando che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6%, gli sforzi e la strategie tesi ad accrescere la prestazione energetica nell’edilizia contribuiscono attivamente all’indipendenza energetica dell’Unione e hanno anche grandi potenzialità in termini di creazione di occupazione: in siffatto contesto, gli Stati membri devono stabilire un collegamento tra le suddette strategie di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative pertinenti volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica.
Oltre alle migliori prestazioni energetiche, è importante che gli interventi nel patrimonio edilizio contribuiscano a creare un ambiente interno salubre, favorendo un corretto isolamento termico degli edifici e assicurando così maggiore comfort e benessere agli occupanti.
Ma le misure per l’efficientamento energetico nell’edilizia non devono limitarsi all’involucro, ma devono includere tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dell’edificio, valutando anche opzioni di tipo “passivo” che contribuiscano alla riduzione del fabbisogno energetico per riscaldamento o raffrescamento e del consumo energetico per illuminazione e ventilazione.
Per raggiungere questi obiettivi è necessario che gli Stati membri attivino meccanismi finanziari e incentivi per agevolare le ristrutturazioni del loro parco immobiliare, e affinché queste misure siano applicate in maniera corretta, è opportuno...
In questo Speciale
Il Decreto per il recepimento della Direttiva EPDB III
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