Articolo di Arch. Fabrizio Manzoni

Normativa vigente e aspetti critici per la progettazione integrata

In Italia la legislazione introduce in embrione la progettazione integrata nella L.10/91 costringendo progettista meccanico e progettista delle strutture a passarsi i dati sulle caratteristiche termo igrometriche dei componenti edilizi previsti.

La pratica quotidiana ha poi evidenziato che la relazione tecnica della L.10/91 rimaneva un documento spesso non attinente alla realtà, così il DLGS 192/2005, con le sue ricadute nelle varie legislazioni regionali, prevede uno scambio di dati ancora più dettagliato imponendo anzi già in partenza le caratteristiche che devono avere i componenti edilizi.

La legislazione sui lavori pubblici prevede già dal suo articolo 1 che la progettazione ed esecuzione delle opere si conformi ai “principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza“ estendendo i principi del Codice Civile all’affidamento dei lavori.In questo senso la legislazione auspica decisamente la progettazione integrata. A tal proposito l’art. 93 del Codice dei Contratti (DLSG 163/2006) richiede che:

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario
”.

Inoltre “Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati”.

Viene prevista poi la figura del Coordinatore della progettazione (il Responsabile del Procedimento) che personalmente o con l’aiuto di collaboratori anche specialisti il quale ha come compito: “nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle”.

Le prescrizioni di cui ai commi 3,4 e 5 sono quelle relative ai tre livelli di progettazione: preliminare, definitivo ed esecutivo nell’ambito dei quali tutte le indagini e l’ottenimento dei permessi di enti e autorità debbono permettere di ottenere l’opera pubblica completa nel suo complesso, senza doversi trovare poi sorprese. In sostanza il legislatore non impone una metodologia di lavoro ma avverte che il risultato deve essere un insieme coordinato e realizzabile secondo i costi preventivati e stanziati.

In definitiva si può dire che, seppur in termini di linguaggio amministrativo-legislativo, la progettazione integrata non è vista solo come un metodo di lavoro per l’efficienza organizzativa, ma anche come una garanzia del rispetto dei diritti e delle normative vigenti, tra le quali, appunto, i principi citsti nell’art. 1 del DLGS 163/2006.


Progetto integrato, link all'articolo completo

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