Le novità per il Superbonus 110 introdotte dalla Legge di Bilancio 2022
La Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, ha apportato svariate modifiche agli articoli 119, 121 e 122-bis del Decreto Rilancio (DL 34/2020) in relazione al Superbonus 110%: sono state confermate le tanto attese proroghe, e sono state introdotte alcune novità. La manovra finanziaria stabilita dal governo per il 2022 non cambia la possibilità di usufruire del bonus anche tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, che è stata estesa fino al 31 dicembre 2025.
Una delle principali novità è rappresentata dal “doppio binario” temporale che seguirà il Superbonus: da un lato ci saranno condomìni e immobili da due a quattro unità di proprietario unico, e dall’altro le unità autonome, come le villette e i loft con accesso indipendente.
Per gli interventi, trainanti e trainati, effettuati dai condomini, con riferimento anche agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il bonus spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Successivamente verrà ridotto al 70% per le spese sostenute nel 2024 e verrà ulteriormente abbassato al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per tutti gli interventi disciplinati dal Superbonus e realizzati sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione però che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Nel caso degli interventi agevolati effettuati dagli Iacp e dagli enti con le medesime finalità sociali su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché entro il 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori previsti dell’intervento nel complesso.
Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici spetta nella misura del 110%, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Il visto di conformità, già richiesto per l’uso del Superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.
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