Focus Leggi/Normative

08.02.2022

Nuova comunicazione per la cessione del credito per i bonus edilizi prorogata al 17 febbraio

Sulla base delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il canale telematico per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il nuovo modello per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi ma, considerati i tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software, il termine fissato dal decreto “Sostegni-ter” al 7 febbraio per l’invio delle comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, è stato posticipato di altri 10 giorni.

Dal 17 febbraio 2022 dunque, concluso questo periodo transitorio, i contribuenti che beneficiano della cessione del credito per gli interventi edilizi avranno la possibilità di effettuare un'unica cessione.  Quindi, la disciplina precedente al decreto “Sostegni-ter” verrà applicata ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate verrà validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022), anziché del 6 febbraio (per cui  precedentemente al 7 febbraio 2022).

Slittato anche il termine per l’invio delle comunicazioni relative agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, che dal 7 febbraio passa al mese successivo, al 7 marzo.

Grazie alle operazioni di aggiornamento del software, con la nuova versione del modello per comunicare le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura relative ai bonus edilizi i contribuenti potranno comunicare anche le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità utilizzando il nuovo modello (resta l’obbligo del visto di conformità per bonus facciate e Superbonus).

Il provvedimento per il nuovo modelli di comunicazione delle opzioni tiene conto, in primo luogo, delle novità contenute nella Legge di Bilancio 2022 in merito allo sconto in fattura e alla cessione del credito per quanto riguarda le detrazioni degli interventi di edilizia, specialmente sui limiti alla cedibilità dei crediti relativi alle detrazioni edilizie introdotte dal decreto “Sostegni-ter” (Dl n. 4/2021). La nuova misura, in sintesi, prevede  la possibilità di effettuare una sola cessione del credito senza possibilità di ulteriori cessioni “multiple” per il Superbonus e gli altri bonus cedibili; in caso contrario le agevolazioni verranno perse.

Nel caso di opzione per lo sconto, il fornitore che ha acquistato il credito può effettuare una sola ulteriore cessione del credito stesso, e nel caso di opzione per la cessione del credito, il cessionario non può ulteriormente cedere il credito stesso. I crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni alternative previste dal Dl “Rilancio”, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Come compilare il modulo per la trasmissione delle comunicazioni

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. Quella relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata:

• dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;

• esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità per tutti gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità

Mentre la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata:

• dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario, nei casi in cui non è richiesta la presenza del visto di conformità;

• dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall’amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario per gli interventi che danno diritto al Superbonus e per quelli non ammessi al Superbonus per i quali è richiesto il visto di conformità. Nei casi di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.

Nel nuovo modulo per la comunicazione delle opzioni di cessioni o sconto in fattura, disponibile alla fine dell’articolo, dovranno essere inseriti, a seconda del caso, i dati del beneficiario, del rappresentante del beneficiario, del Condominio, l’impegno alla presentazione telematica, il visto di conformità, l’asseverazione per l’efficienza energetica e l’asseverazione per il rischio sismico.

Ulteriori sezioni da compilare sono il Quadro A, relativo all’intervento, il Quadro B, sui dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento, il Quadro C per l’opzione scelta,  e infine il Quadro D con i dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo per la trasmissione delle comunicazioni relative a sconto in fattura e cessione del credito, consultare la guida fornita dall’Agenzia delle Entrate e la sezione aggiornata delle FAQ.