Speciale 121
Piping stress analysis e Direttiva PED: normativa, carichi e verifiche
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Marco Gradizzi
Piping Stress Analysis: la normativa di riferimento
Le norme internazionalmente più applicate nella verifica di stabilità delle apparecchiature e delle tubazioni in pressione sono le norme ASME di derivazione statunitense:
La Direttiva Europea 97/23/CE, meglio nota come PED Pressure Equipment Directive, si applica alle attrezzature a pressione e agli insiemi, ossia a quelle apparecchiature o a quegli impianti costruiti da un fabbricante che intende commercializzarli per essere posti in esercizio come li ha assemblati e progettati. È forse questa l’innovazione più importante introdotta dalla Direttiva.
Con le norme esistenti prima dell’entrata in vigore della PED, negli impianti erano soggetti a controllo soltanto i recipienti a pressione isolati e non l’impianto completo. Per l’installatore dell’impianto era sufficiente, pertanto, consegnare al proprio cliente i libretti matricolari ISPESL dei recipienti collaudati, i certificati di costruzione e di taratura delle valvole di sicurezza installate e il relativo dimensionamento.
Oggi non è più così. La PED, entrata in vigore obbligatoriamente dal 30 Maggio 2002, ha fatto sì che gli impianti siano interessati nella loro globalità dall’applicazione della Direttiva. In particolare sono soggetti alla Direttiva tutti i componenti di un impianto, cioè:
Avere tutti i componenti dell’impianto marcati CE non è però sufficiente. È necessario che tutto l’impianto nel suo insieme sia marcato CE. In altre parole, l’intero impianto deve soddisfare i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) previsti dall’allegato I della Direttiva. Con le nuove disposizioni, chi costruisce e commercializza un impianto (denominato Fabbricante dell’Insieme) deve, oltre a progettare e costruire l’impianto, anche incaricare un organismo notificato che effettuerà la valutazione di conformità dell’impianto alle disposizioni della Direttiva, per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione, da parte del fabbricante, della Dichiarazione stessa.

- ASME B31.3 “Process Piping”;
- ASME B31.1 “Power Piping”;
- ASME VIII Div.I-II-III “Pressure Vessel Code”;
- Direttiva 97/23 CE “Pressure Equipment Directive”;
- D. Lgs. 25/02/2000 n. 93 Attuazione della Direttiva 97/23 CE “PED”;
- UNI-EN 13480-3:2012 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e Calcolo - Metallic industrial piping;
- WRC 107/297 Welding Research Council Bulletin, “Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings-Stress”;
- NORME EN 13445 “Unfired Pressure Vessels”; D.M. 14/01/2008, Norme Tecniche sulle Costruzioni.
La Direttiva Europea 97/23/CE, meglio nota come PED Pressure Equipment Directive, si applica alle attrezzature a pressione e agli insiemi, ossia a quelle apparecchiature o a quegli impianti costruiti da un fabbricante che intende commercializzarli per essere posti in esercizio come li ha assemblati e progettati. È forse questa l’innovazione più importante introdotta dalla Direttiva.
Con le norme esistenti prima dell’entrata in vigore della PED, negli impianti erano soggetti a controllo soltanto i recipienti a pressione isolati e non l’impianto completo. Per l’installatore dell’impianto era sufficiente, pertanto, consegnare al proprio cliente i libretti matricolari ISPESL dei recipienti collaudati, i certificati di costruzione e di taratura delle valvole di sicurezza installate e il relativo dimensionamento.
Oggi non è più così. La PED, entrata in vigore obbligatoriamente dal 30 Maggio 2002, ha fatto sì che gli impianti siano interessati nella loro globalità dall’applicazione della Direttiva. In particolare sono soggetti alla Direttiva tutti i componenti di un impianto, cioè:
- I classici recipienti a pressione (forni, colonne, reattori, scambiatori di calore, ecc.);
- La maggior parte degli accessori (indicatori di flusso, valvole di regolazione e controllo, tubazioni e raccordi, valvole di sicurezza, dispositivi di misura, ecc.);
- Il sistema di tubazioni di collegamento tra le varie attrezzature costituenti l’impianto (3);
- Le pompe/compressori di circolazione o più in generale le macchine operatrici, facenti parte dell’impianto.
Avere tutti i componenti dell’impianto marcati CE non è però sufficiente. È necessario che tutto l’impianto nel suo insieme sia marcato CE. In altre parole, l’intero impianto deve soddisfare i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza) previsti dall’allegato I della Direttiva. Con le nuove disposizioni, chi costruisce e commercializza un impianto (denominato Fabbricante dell’Insieme) deve, oltre a progettare e costruire l’impianto, anche incaricare un organismo notificato che effettuerà la valutazione di conformità dell’impianto alle disposizioni della Direttiva, per consentire l’apposizione della marcatura CE e l’emissione, da parte del fabbricante, della Dichiarazione stessa.

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