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29.06.2022

Reato di falsa attestazione: ecco il vademecum della RTP con le nuove raccomandazioni

RTP elabora un documento per i tecnici asservatori con le raccomandazioni sul reato di falsa attestazione per l’ottenimento dei bonus edilizi

La Rete Professioni Tecniche ha recentemente pubblicato un vademecum riguardante le “Osservazioni e raccomandazioni sul nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento dei c.d. bonus edilizi”.

Lo scopo è quello di informare i tecnici asservatori sui rischi e sulle pene a cui potrebbero andare incontro in caso di false attestazioni riguardanti i requisiti tecnici di un progetto di intervento o sulla sua effettiva realizzazione.

Cosa si intende per informazioni false?

Il tecnico abilitato che ricopre il ruolo di progettista strutturale e direttore dei lavori delle strutture e del collaudo statico è colpevole di esporre informazioni false qualora alcuni o tutti i seguenti elementi inclusi nelle dichiarazioni siano rilevati mendaci:

  • Dati,
  • Misure,
  • Qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti,
  • Tipo e consistenza degli interventi,
  • Entità complessiva delle spese da sostenere e della spesa massima ammissibile,
  • Rispetto delle norme in materia di efficienza energetica e sicurezza,
  • Aumento di due classi energetiche.

In cosa consiste la pena?

L’attestazione non veritiera di uno o più di questi elementi è punita con la reclusione da due a cinque anni e, in aggiunta, con il pagamento di una multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Inoltre, se dall’asseverazione il tecnico ha tratto un profitto personale o per altre persone, allora la pena si inasprisce ulteriormente.

L’art. 28-bis, comma 2, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, il quale ha introdotto all’interno del Decreto Rilancio il nuovo reato di “false informazioni in asseverazioni del tecnico abilitato”, punisce le condotte sbagliate commesse dal 25 Febbraio 2022, ricordando che rimane in vigore il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo.

Quali sono le 9 raccomandazioni del vademecum?

Riportando le parole indicate dal documento: “Alla luce delle considerazioni su esposte, si raccomanda che il tecnico abilitato al fine di prevenire il rischio reato nell’ambito della redazione e trasmissione delle asseverazioni previste dal comma 13 dell’art. 119 D.L. 34/2020 per non incorrere in sanzioni di natura penale”:

1. In materia di ecobonus, si attenga ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” e dal Decreto del MIMS;

2. Compili l’asseverazione utilizzando gli appositi modelli allegati ai decreti;

3. Compili i modelli sopracitati evitando omissioni di informazioni rilevanti relativi sia ai requisiti tecnici del progetto, sia sulla sua realizzazione;

4. Non esponga in modo diverso dal vero i dati misurabili oggettivamente;

5. Per tutti quei dati non immediatamente misurabili, si documenti ogni volta sulle prassi e sulle precedenti interpretazioni intervenute sul tema;

6. Si aggiorni frequentemente sulle novità legislative, regolamentari e sulle interpretazioni promosse da: giurisprudenza, P.A. e amministrazione finanziaria;

7. Nel caso in cui si ritenga necessario discostarsi dalla norma, sia in grado di fornire una motivazione confacente alla situazione;

8. Si astenga dal compilare un’asseverazione se essa si discosta dalle competenze specifiche del tecnico professionista;

9. Rispetti la legge, le prassi amministrative e il proprio codice deontologico e professionale.

 

Riassumendo, per i tecnici abilitati (progettista strutturale e direttore dei lavori) le condotte punite sono tre: l’esposizione di informazioni false, l’omissione di informazioni rilevanti relative ai requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla sua realizzazione e, infine, la presentazione delle spese non congrue all’intervento.

 

 

Documentazione disponibile

RTP_Vademecum per asservatori - Giugno 2022
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