Refrigerazione sostenibile: il contesto normativo italiano e il registro F-Gas
Il contesto normativo italiano sulla refrigerazione è fortemente influenzato dalla legislazione europea ed è vincolato al recepimento del Regolamento F-Gas e dalle altre direttive per la riduzione dei gas serra. L’Italia ha quindi introdotto alcune normative nazionali specifiche per garantire l’adozione e il rispetto delle leggi europee, attualmente in attuazione del Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra è stato applicato il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, pubblicato in GU il 9 gennaio 2019, seguito da alcune modifiche ed integrazioni.
Il D.P.R. 146/2018 ha introdotto una serie di obblighi fondamentali per imprese e professionisti: ha introdotto il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate e la costituzione e la gestione di una banca dati FGAS per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature che li utilizzano.
Il Registro Nazionale F-Gas è stato istituito col D.P.R. 43/2012 e confermato ed ampliato dal D.P.R. n. 146/ 2018, esso è gestito territorialmente dalle CCIAA di pertinenza ed è articolato in due sezioni principali:
- Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione, dove tali enti comunicano dati relaitivi a loro stessi ed alla attività di certificazione che svolgono;
- Sezione delle persone fisiche e delle imprese (con cinque sottosezioni), dove gli operatori del settore in funzione della professione che svolgono sono obbligati ad iscriversi (con alcune eccezioni) e comunicano gli interventi svolti.
Il Decreto Legislativo n. 163/2019, integra il precedente introducendo sanzioni per le imprese che non rispettano gli obblighi di controllo delle perdite, recupero degli F-Gas e certificazione del personale tecnico e
l’obbligo del recupero dei gas prima della dismissione delle apparecchiature.
Per accedere e utilizzare il Registro F-Gas, gli impiantisti e gli altri operatori del settore devono completare una procedura di registrazione; gli aspetti chiave del Registro F-Gas sono quindi così schematizzabili:
- Documentazione e tracciabilità;
- Conformità regolamentare;
- Responsabilità degli impiantisti;
- Facilitazione dell'ipezione;
- Educazione e sensibilizzazione;
- Rapporti e analisi.
In base al Regolamento 517/2014 le aziende e le persone fisiche che operano con gli FGAS sono tenute a munirsi di certificazione FGAS in modo da garantire una gestione migliore dei gas fluorurati. Come anticipato, esistono di due tipi di certificazione: una delle persone fisiche (patentino FGAS) ed una aziendale. Il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018 ha inoltre richiesto che gli operatori si iscrivano alla banca dati FGAS dove vanno inseriti tutti gli interventi svolti sui circuiti contenenti gas fluorurati. Il Decreto ha inoltre confermato l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, per i lavoratori che lavorano a contatto con i gas fluorurati.
Diventa perciò di fondamentale importanza la formazione e la qualificazione per il personale che lavorano a contatto con questi gas delineando le competenze una del tecnico specializzato nel freddo o “frigorista”. Questa figura professionale deve essere abilitata a svolgere la sua mansione attraverso una certificazione valida, mentre l’azienda per cui lavora deve possedere alcuni requisiti fondamentali, tra cui l’impiego di personale certificato e strumenti necessari per svolgere le mansioni.
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