Focus Leggi/Normative

25.03.2022

Semplificata l’installazione dei pannelli fotovoltaici e termici

Le misure strutturali e di semplificazione in materia energetica contenute nel Decreto Legge n.17 del 01/03/2022 rendono più semplice e veloce l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici negli edifici

Il Decreto Legge n.17 del 01/03/2022 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali ha introdotto importanti norme di semplificazione per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici su edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici.

Nello specifico, l’installazione con qualunque modalità di impianti solari fotovoltaici e termici nei predetti edifici o strutture e manufatti, non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Ai fini dell’applicazione della normativa urbanistico-edilizia, tali interventi sono considerati di “manutenzione ordinaria”. Lo stesso regime libero si applica anche alla realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze.

 

Di seguito il testo degli articoli riguardanti il fotovoltaico contenuti nel Decreto Legge n.17 del 01/03/2022:

 

CAPO II MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Art. 9. Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. All’articolo 7 -bis , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/ CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Art. 10. Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a) , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7 -bis , comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.

Art. 11. Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola

1. All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 -quinquies , dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».

 b) dopo il comma 1 -sexies sono inseriti i seguenti:

«1 -septies . Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

1 -octies . Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1 -quater , prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1 -quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell’attività agricola e pastorale sull’area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».