Focus Efficienza Energetica
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Si può perdere il diritto alle detrazioni fiscali se non si trasmette la comunicazione all’ENEA?
Il mancato invio all’ENEA della documentazione per gli interventi di efficienza energetica non comporta la perdita delle agevolazioni fiscali

Alla posta di FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è arrivata una domanda riguardante la comunicazione all’ENEA della realizzazione di interventi per il risparmio energetico.
Nella fattispecie il richiedente ha acquistato e installato un condizionatore a pompa di calore nel 2020 ma non ha provveduto alla trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria all’accesso alle detrazioni fiscali previste dal Bonus casa. Chiede quindi conferma della possibilità di usufruire del suddetto bonus, sulla base delle indicazioni precedentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate mediante la risoluzione n. 46/2019.
La risoluzione n.46/2019, ribadita poi nella successiva circolare n. 19/2020, precisa infatti che la mancata (o tardiva) trasmissione all’ENEA delle informazioni riguardanti gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, che permettono di accedere ai vantaggi fiscali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
È però obbligatorio inviare all’ENEA la documentazione inerente agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (per i quali attualmente si può godere della detrazione del 50% della spesa sostenuta), poiché tramite essa è possibile controllare e verificare i vantaggi raggiunti grazie alla realizzazione di determinati interventi, all’interno dei quali rientra anche l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha asserito che “in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni”. Sulla base di questo, FiscoOggi conferma al richiedente la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal Bonus casa anche se l’intervento per l’efficientamento del sistema di climatizzazione è stato effettuato nel 2020 e non è stato immediatamente notificato, previa comunicazione all’ENEA della documentazione necessaria all’accesso alle detrazioni.
Nella fattispecie il richiedente ha acquistato e installato un condizionatore a pompa di calore nel 2020 ma non ha provveduto alla trasmissione all’ENEA della documentazione necessaria all’accesso alle detrazioni fiscali previste dal Bonus casa. Chiede quindi conferma della possibilità di usufruire del suddetto bonus, sulla base delle indicazioni precedentemente fornite dall’Agenzia delle Entrate mediante la risoluzione n. 46/2019.
La risoluzione n.46/2019, ribadita poi nella successiva circolare n. 19/2020, precisa infatti che la mancata (o tardiva) trasmissione all’ENEA delle informazioni riguardanti gli interventi per l’efficientamento energetico degli edifici, che permettono di accedere ai vantaggi fiscali previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.
È però obbligatorio inviare all’ENEA la documentazione inerente agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici (per i quali attualmente si può godere della detrazione del 50% della spesa sostenuta), poiché tramite essa è possibile controllare e verificare i vantaggi raggiunti grazie alla realizzazione di determinati interventi, all’interno dei quali rientra anche l’acquisto e l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione.
L’Agenzia delle Entrate ha asserito che “in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni”. Sulla base di questo, FiscoOggi conferma al richiedente la possibilità di accedere all’agevolazione fiscale prevista dal Bonus casa anche se l’intervento per l’efficientamento del sistema di climatizzazione è stato effettuato nel 2020 e non è stato immediatamente notificato, previa comunicazione all’ENEA della documentazione necessaria all’accesso alle detrazioni.