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Strumenti BIM, è in vigore il decreto che impone il loro utilizzo per gli appalti pubblici
Strumenti BIM: è ormai in vigore il decreto del MIT che impone l'adozione dei software BIM. Calendario e dettagli utili.

Decorsi ormai i 15 dalla pubblicazione del decreto 1 Dicembre 2017 sul sito del MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esso entra in vigore e stabilisce le tempistiche e le modalità per l’adozione degli strumenti BIM, cioè software di Building Information Modeling.
Il testo normativo quindi, entrato in vigore il 27 Gennaio scorso, ha definito “le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.”.
Il decreto in questione, il n. 560 del 1 Dicembre 2017, stabilisce ed introduce le tempistiche per l’adozione delle metodologie e degli strumenti elettronici previsti dall’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, cioè gli appalti. Esse sono:
Per lavori complessi il comma e) dell’art. 1 del decreto intende: ”i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici o da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico” ed i lavori che richiedono un elevato livello di conoscenza per poter evitare il rischio dell’allungamento dei tempi contrattuali o dell’innalzamento dei costi previsti.
Sono ritenuti lavori complessi inoltre anche quei lavori soggetti a necessità di coordinamento e collaborazione particolarmente accentuata tra discipline eterogenee.
Per ottemperare agli obblighi di adozione delle metodologie e degli strumenti elettronici previsti all’art. 6, le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare, anche a titolo non oneroso:
Un’altra specificità del decreto n. 560 è rappresentata dalla sua possibilità di applicazione facoltativa, fin dal 27 Gennaio 2018, per le stazioni appaltanti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui sopra e che richiedano l’uso degli strumenti BIM per opere nuove nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.
Per il monitoraggio ed il controllo degli esiti o delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione di queste disposizioni, oltre che per l’individuazione di misure correttive o preventive per la risoluzione delle criticità e per consentire l’aggiornamento dei contenuti del decreto, il ministero ha inoltre istituito una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il Decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 per l’adozione e applicazione degli strumenti BIM per gli appalti pubblici è disponibile per il download qui sotto.
Strumenti BIM: decreto n. 560 del 1 Dicembre 2017
Il testo normativo quindi, entrato in vigore il 27 Gennaio scorso, ha definito “le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.”.
Tempistiche per l’adozione
Il decreto in questione, il n. 560 del 1 Dicembre 2017, stabilisce ed introduce le tempistiche per l’adozione delle metodologie e degli strumenti elettronici previsti dall’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, cioè gli appalti. Esse sono:
- 1 Gennaio 2019, per lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara che sia pari o superiore a 100 milioni di euro;
- 1 Gennaio 2020, per lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara che sia pari o superiore a 50 milioni di euro;
- 1 Gennaio 2021, per lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara che sia pari o superiore a 15 milioni di euro;
- 1 Gennaio 2022, per le opere di importo a base di gara che sia pari o superiore alla soglia individuata dall’articolo 35 del codice dei contratti pubblici;
- 1 Gennaio 2023, per le opere di importo di base di gara di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- 1 Gennaio 2025, per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.
Lavori complessi
Per lavori complessi il comma e) dell’art. 1 del decreto intende: ”i lavori caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da una significativa interconnessione degli aspetti architettonici, strutturali e tecnologici o da rilevanti difficoltà realizzative dal punto di vista impiantistico-tecnologico” ed i lavori che richiedono un elevato livello di conoscenza per poter evitare il rischio dell’allungamento dei tempi contrattuali o dell’innalzamento dei costi previsti.
Sono ritenuti lavori complessi inoltre anche quei lavori soggetti a necessità di coordinamento e collaborazione particolarmente accentuata tra discipline eterogenee.
Altri obblighi per le stazioni appaltanti
Per ottemperare agli obblighi di adozione delle metodologie e degli strumenti elettronici previsti all’art. 6, le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare, anche a titolo non oneroso:
- Un piano di formazione del personale in base al ruolo ricoperto, per permettere l’acquisizione di competenze idonee alla gestione informativa e alle attività di verifica attraverso le metodologie e gli strumenti da adottare;
- Un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software per la gestione digitale dei processi decisionali e informativi idonei alla natura dell’opera, della fase del processo e del tipo di procedura per cui sono adottati;
- Un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.
Facoltà di adozione anticipata
Un’altra specificità del decreto n. 560 è rappresentata dalla sua possibilità di applicazione facoltativa, fin dal 27 Gennaio 2018, per le stazioni appaltanti che abbiano adempiuto agli obblighi di cui sopra e che richiedano l’uso degli strumenti BIM per opere nuove nonché per interventi di recupero, riqualificazioni o varianti.
Commissione di monitoraggio
Per il monitoraggio ed il controllo degli esiti o delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione di queste disposizioni, oltre che per l’individuazione di misure correttive o preventive per la risoluzione delle criticità e per consentire l’aggiornamento dei contenuti del decreto, il ministero ha inoltre istituito una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Il Decreto n. 560 del 1 dicembre 2017 per l’adozione e applicazione degli strumenti BIM per gli appalti pubblici è disponibile per il download qui sotto.