Superbonus 110%: entro il 30 settembre vincolante il completamento del 30% dei lavori
Non basta pagare il 30% dei lavori preventivati, ma per poter usufruire del Superbonus 110% è obbligatorio averne concluso almeno il 30% entro il 30/09
Non è la prima volta che il Ministero dell’Economia si trova a dover rispondere in merito a quale sia l’indicatore da considerare per definire lo stato di avanzamento lavori, un dato importante per tutti quelli che si trovano a rischio di non rientrare nella scadenza per la fruizione degli incentivi fiscali in edilizia.
Al centro della questione oggi c’è naturalmente il tanto discusso Superbonus 110%, la cui scadenza è recentemente stata spostata dal 30 giugno al 30 settembre 2022.
Lo ricordiamo, la detrazione del 110% spetta, come previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) per gli interventi le cui spese sono sostenute entro il 31 dicembre, purchè entro la nuova scadenza del 30 settembre siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Con un’interrogazione alla Commissione Finanze l’On. Vita Martinciglio ha chiesto se sia possibile considerare il pagamento del 30% delle spese totali come indicatore al posto della dichiarazione di ultimazione di almeno il 30% dei lavori.
L’onorevole Martinciglio ha avanzato questa ipotesi considerando che “i benefici fiscali si maturano sulla base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori, fermo restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi”.
All’interrogazione in questione ha risposto il sottosegretario al MEF Guerra, che ha ribadito l’obbligo di completamento di almeno il 30% degli interventi, mentre non è sufficiente corrispondere il 30% delle spese entro la scadenza.
Unica possibile “via di fuga” per chi si trovi in ritardo rispetto agli interventi è considerare nel computo del SAL anche i lavori che non rientrano tra gli interventi Superbonus 110%.
Il sottosegretario ha dato quindi conferma degli obblighi esplicitati dal Decreto Rilancio, poi modificato con il Decreto Aiuti, offrendo la possibilità di includere nel calcolo della percentuale dei lavori conclusi anche altri interventi effettuati sull’immobile, purché non rientrino nel Superbonus 110%.