Speciale 162
Il Superbonus: la spiegazione definitiva su come funziona questo complesso incentivo
Alcuni contenuti di questo speciale:
Articolo
di Simone Michelotto
Superbonus: la definizione e l’elencazione degli interventi trainati
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 3, specifica che “qualora si effettuino, o sulle parti comuni o sulle singole unità abitative, altri interventi previsti dall’Ecobonus (es. infissi, schermature solari, sistemi di building automation), o si proceda all’installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo o di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, si potrà godere di una detrazione al 110% sul valore complessivo di tutti gli interventi, a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi strutturali sopracitati. Gli interventi eseguiti devono comportare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta”.
Vengono così introdotti gli interventi trainati:
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 4, specifica che è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Vengono così introdotti gli interventi trainati:
- Interventi di efficientamento energetico previsti dall’art.14 del D.L. n. 63/2013, tra i quali:
1.1 Sostituzione dei serramenti, comprensivi di infissi che soddisfino i requisiti di cui all’Allegato E del Decreto Requisiti:
1.2 Installazione di schermature solari;
1.3 Installazione di sistemi di building-automation.
1.2 Installazione di schermature solari;
1.3 Installazione di sistemi di building-automation.
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a, b, c, d, del D.P.R. n. 412/1993;
2.1 Sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Oltre all’obbligo per tali interventi di essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante, l’applicazione della maggiore aliquota è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche);
Oltre all’obbligo per tali interventi di essere realizzati congiuntamente ad almeno un intervento trainante, l’applicazione della maggiore aliquota è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE (con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003), dell’energia non auto-consumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo (nell’ambito delle comunità energetiche);
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La Guida dell’Agenzia delle Entrate, FAQ n. 4, specifica che è sempre obbligatorio effettuare uno degli interventi trainanti per ottenere la detrazione o il credito d’imposta al 110%, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’Ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In questo Speciale
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